Art. 3.
(Pene residue).

      1. Il comma 2 dell'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «2. In conformità all'articolo 656, comma 7, del codice di procedura penale, la disposizione del comma 1 del presente articolo si applica anche al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi

 

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dell'articolo 47, comma 11, dell'articolo 47-ter, comma 6, o dell'articolo 51, primo comma. La disposizione di cui al primo periodo non si applica per i titoli detentivi posti in esecuzione, cumulati o meno, in epoca successiva alla predetta revoca; non si applica, altresì, ai condannati minori di età».

      2. All'articolo 656 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 5, primo periodo, le parole «, anche se costituente residuo di maggiore pena,» sono soppresse;

          b) dopo il comma 8-bis sono inseriti i seguenti:

      «8-ter. Il primo periodo del comma 5 si applica anche in caso di pena detentiva costituente residuo di maggiore pena, purché a carico di condannato non ricadente nelle esclusioni di cui al comma 9. In tale caso l'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono inviati d'ufficio al tribunale di sorveglianza di cui al comma 6, unitamente alla documentazione in possesso del pubblico ministero; il tribunale, convocate le parti ed assunte le informazioni necessarie, entro quarantacinque giorni dal ricevimento degli atti decide se confermare l'esecuzione della pena ovvero se disporre la concessione di una delle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli da 47 a 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e dall'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del medesimo testo unico.
      8-quater. Il comma 5 e il comma 8-bis non si applicano allo straniero, identificato, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,

 

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quando il giudice ha disposto l'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione».